111 Ogni Membro si riserva il diritto di sospendere il servizio internazionale delle telecomunicazioni per una durata indeterminata, sia in modo generale, sia per alcune relazioni soltanto e/o per talune specie di corrispondenze in partenza, in arrivo, o in transito, con l'obbligo di avvisarne immediatamente ciascuno degli altri Membri, per il tramite del segretariato generale.

Testo vigente dal 31 ottobre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-07;790~art20 · fonte su Normattiva