Art. 27 — Linguaggio segreto
122 1. I telegrammi di Stato, come anche i telegrammi di servizio, possono essere redatti in linguaggio segreto in tutte le relazioni. 123 2. I telegrammi privati in linguaggio segreto possono essere ammessi tra tutti i Paesi, ad eccezione di quelli che hanno precedentemente notificato, per il tramite del segretario generale, che non ammettono tale linguaggio per queste corrispondenze 124 3. I Membri che non ammettono i telegrammi privati in linguaggio segreto, in provenienza o a destinazione del loro territorio, devono accettarli in transito, salvo nel caso della sospensione del servizio prevista all'articolo 20.
Testo vigente dal 31 ottobre 1977
