Art. 22 — Segreto delle telecomunicazioni
113 1. I Membri si impegnano a prendere tutte le misure possibili, compatibili con il sistema di telecomunicazioni usato, per garantire il segreto delle corrispondenze internazionali. 114 2. Essi si riservano tuttavia il diritto di trasmettere tali corrispondenze alle autorita' competenti allo scopo di salvaguardare l'applicazione della loro legislazione interna o l'esecuzione delle Convenzioni internazionali di cui sono parte.
Testo vigente dal 31 ottobre 1977
