Art. 23 — Costruzione, esercizio e protezione delle vie e degli impianti di telecomunicazione
115 1. I Membri prendono i provvedimenti opportuni per stabilire, nelle migliori condizioni tecniche, le vie e gli impianti necessari per garantire lo scambio rapido e ininterrotto delle telecomunicazioni internazionali. 116 2. Tali vie e impianti devono essere esercitati quanto piu' possibile secondo i metodi e i procedimenti che in pratica risultino i migliori, e vanno conservati in buono stato d'esercizio e mantenuti in conformita' dei progressi scientifici e tecnici. 117 3. I Membri provvedono alla sicurezza di queste vie e impianti nei limiti della loro giurisdizione. 118 4. Salvo accordi particolari, tutti i Membri prendono i provvedimenti necessari per garantire l'efficienza dei tratti di circuiti delle telecomunicazioni internazionali che si trovano sotto il loro controllo.
Testo vigente dal 31 ottobre 1977
