Art. 36 — Chiamate e messaggi di soccorso
138 Le stazioni di radiocomunicazioni sono obbligate ad accettare con priorita' assoluta le chiamate e i messaggi di soccorso, qualunque sia la loro provenienza, a rispondere a detti messaggi e a dare immediatamente il seguito che richiedono.
Testo vigente dal 31 ottobre 1977
