[1]Articolo XVII

[2]Adesione

[3]1. Ogni Stato non firmatario della presente Convenzione e dell'allegato Protocollo finanziario puo' aderirvi a partire dal 1 gennaio 1954 se esso soddisfa alle condizioni fissate dai paragrafi 1 e 2 dell'Articolo III. 2. Gli strumenti di adesione verranno depositati presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.

Testo vigente dal 13 novembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;791~artxvii · fonte su Normattiva