[1]Articolo XVII
[2]Adesione
[3]1. Ogni Stato non firmatario della presente Convenzione e dell'allegato Protocollo finanziario puo' aderirvi a partire dal 1 gennaio 1954 se esso soddisfa alle condizioni fissate dai paragrafi 1 e 2 dell'Articolo III. 2. Gli strumenti di adesione verranno depositati presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.
Testo vigente dal 13 novembre 1970
