• 1)Il Governo di ogni Stato Membro dell'organizzazione delle Nazioni Unite, o Membro di una delle sue istituzioni specializzate, puo', prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, aderirvi alle condizioni stabilite dal Consiglio.
  • 2)Gli strumenti d'adesione saranno depositati presso il Segretariato generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite. L'adesione ha effetto a decorrere dalla data del deposito dello strumento.

Testo vigente dal 24 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;478~art62 · fonte su Normattiva