Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sul caffe' 1976
Art. 62 — Adesione
- 1)Il Governo di ogni Stato Membro dell'organizzazione delle Nazioni Unite, o Membro di una delle sue istituzioni specializzate, puo', prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, aderirvi alle condizioni stabilite dal Consiglio.
- 2)Gli strumenti d'adesione saranno depositati presso il Segretariato generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite. L'adesione ha effetto a decorrere dalla data del deposito dello strumento.
Testo vigente dal 24 agosto 1978
