[1]Comitato finanziario

[2](1) Il Comitato finanziario creato ai sensi del paragrafo 12 dell'Articolo V della Convenzione, comprende i rappresentanti di tutti gli Stati Membri. (2) Per le sue decisioni il Comitato finanziario applica le disposizioni sulle votazioni e sul quorum previste per il Consiglio all'Articolo V della Convenzione. (3) Il Comitato esamina le previsioni di bilancio stabilite dai Direttori generali, che vengono poi trasmesse al Consiglio unitamente ad un rapporto del Comitato.

Testo vigente dal 13 novembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;791~protocollo-art3 · fonte su Normattiva