[1]Articolo XI.

[2](1) La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma il piu' presto possibile. (2) La presente Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica, e sara' applicabile alle successioni di persone decedute a tale data o successivamente.

Testo vigente dal 13 settembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-08-09;793~artxi · fonte del testo