[1]e tasse consolari

[2]1. L'Ufficio consolare puo' percepire sul territorio dello Stato di residenza i diritti e le tasse che le leggi e i regolamenti dello Stato d'invio prevedono per gli atti consolari. 2. Le somme percepite quali diritti e tasse previste al paragrafo 1 del presente articolo sono esenti da ogni imposta e tassa nello Stato di residenza.

Testo vigente dal 6 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;799~art32 · fonte su Normattiva