[1]e tasse consolari
[2]1. L'Ufficio consolare puo' percepire sul territorio dello Stato di residenza i diritti e le tasse che le leggi e i regolamenti dello Stato d'invio prevedono per gli atti consolari. 2. Le somme percepite quali diritti e tasse previste al paragrafo 1 del presente articolo sono esenti da ogni imposta e tassa nello Stato di residenza.
Testo vigente dal 6 ottobre 1971
