[1]con le Autorita' dello Stato di residenza
[2]Nell'esercizio delle funzioni loro spettanti in conformita' alla presente Convenzione, i funzionari consolari possono indirizzarsi:
- a)alle competenti Autorita' locali della loro circoscrizione consolare;
- b)alle Autorita' centrali dello Stato di residenza, se e nella misura in cui le leggi e le usanze dello Stato di residenza e gli accordi internazionali lo permettano.
Testo vigente dal 6 ottobre 1971
