[1]da prestazioni personali e altri obblighi
[2]1. I membri dell'ufficio consolare che siano cittadini dello Stato d'invio e non siano residenti nello Stato di residenza, sono esenti in questo Stato da obblighi e provvedimenti a carattere militare, da prestazioni personali di qualsiasi natura, nonche' da ogni contributo dovuto in tale vece. 2. I membri dell'ufficio consolare, cosi' come i membri della loro famiglia, sono esenti da tutti gli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti dello Stato di residenza in materia di immatricolazione degli stranieri e di permesso di soggiorno.
Testo vigente dal 6 ottobre 1971
