Art. 1 (Accordo)
[1]Accordo culturale fra l'Italia e la Spagna
[2]Il Governo italiano e il Governo spagnolo animati dal desiderio di favorire, con amichevole cooperazione e con scambi, le relazioni letterarie, artistiche, scientifiche e culturali in genere che da tanti secoli esistono fra i loro due Popoli, hanno deliberato di concludere allo scopo un Accordo e a tal fine hanno nominato dei Plenipotenziari, i quali, debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno convenuto quanto segue:
[3]Art. 1.
[4]Ciascuna delle Alte Parti contraenti accordera' ogni facilitazione possibile al mantenimento e funzionamento delle istituzioni culturali dell'altra Parte attualmente esistenti nel proprio territorio. Fra queste sono comprese le Accademie e Istituti di cultura con carattere ufficiale e quelli sotto patronato il cui funzionamento dipenda, direttamente o indirettamente, dal rispettivo Governo e che siano posti sotto la suprema direzione o vigilanza della propria Ambasciata. Le Alte Parti contraenti potranno anche, previa intesa e su base di reciprocita', provvedere alla creazione di altre istituzioni analoghe a quelle attualmente esistenti.
Testo vigente dal 4 febbraio 1957
