[1]Accordo culturale fra l'Italia e la Spagna

[2]Il Governo italiano e il Governo spagnolo animati dal desiderio di favorire, con amichevole cooperazione e con scambi, le relazioni letterarie, artistiche, scientifiche e culturali in genere che da tanti secoli esistono fra i loro due Popoli, hanno deliberato di concludere allo scopo un Accordo e a tal fine hanno nominato dei Plenipotenziari, i quali, debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno convenuto quanto segue:

[3]Art. 1.

[4]Ciascuna delle Alte Parti contraenti accordera' ogni facilitazione possibile al mantenimento e funzionamento delle istituzioni culturali dell'altra Parte attualmente esistenti nel proprio territorio. Fra queste sono comprese le Accademie e Istituti di cultura con carattere ufficiale e quelli sotto patronato il cui funzionamento dipenda, direttamente o indirettamente, dal rispettivo Governo e che siano posti sotto la suprema direzione o vigilanza della propria Ambasciata. Le Alte Parti contraenti potranno anche, previa intesa e su base di reciprocita', provvedere alla creazione di altre istituzioni analoghe a quelle attualmente esistenti.

Testo vigente dal 4 febbraio 1957

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-01-03;8~accordo-art1 · fonte del testo