Art. 2 (Accordo)
Ciascuna delle Alte Parti contraenti accordera' del pari ogni facilitazione al mantenimento e funzionamento delle istituzioni scolastiche dell'altra Parte (Istituti d'istruzione media ed elementare) attualmente esistenti o da creare eventualmente in futuro previa intesa e su base di reciprocita'.
Testo vigente dal 4 febbraio 1957
