Ciascuna delle Alte Parti contraenti accordera' del pari ogni facilitazione al mantenimento e funzionamento delle istituzioni scolastiche dell'altra Parte (Istituti d'istruzione media ed elementare) attualmente esistenti o da creare eventualmente in futuro previa intesa e su base di reciprocita'.

Testo vigente dal 4 febbraio 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-01-03;8~accordo-art2 · fonte del testo