[1]Accordo sulle relazioni aeree civili tra l'Italia e la Spagna

[2]Il Governo italiano e il Governo Spagnolo, animati dal desiderio di facilitare le relazioni aeree civili tra i due Paesi che permettano consolidare, mediante una comunicazione rapida, i vincoli amichevoli e la intima relazione esistenti tradizionalmente tra i popoli italiano e spagnolo, hanno concluso il seguente Accordo:

[3]Articolo 1

[4]Per l'applicazione del presente Accordo:

  • a)L'espressione "Autorita' Aeronautiche" significa per quanto riguarda l'Italia il Ministero della Difesa-Aeronautica, (Direzione Generale dell'Aviazione Civile e del Traffico Aereo), e per quanto riguarda la Spagna, il Ministero dell'Aria (Direzione Generale dell'Aviazione Civile) o in ambo i casi, ogni persona o organismo autorizzato ad assumere le funzioni attualmente esercitate dai medesimi.
  • b)L'espressione "territorio" comprende le regioni terrestri e le acque giurisdizionali sopra le quali ciascuna delle Parti Contraenti esercita la propria sovranita', giurisdizione, protettorato, mandato o tutela.

Testo vigente dal 13 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-25;200~art1 · fonte del testo