Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale fra l'Italia e la Spagna, concluso in Roma l'11 agosto 1955
Art. 4 (Accordo)
Le Alti Parti contraenti provvederanno reciprocamente a migliorare e sviluppare l'insegnamento della lingua e letteratura italiana in Spagna e spagnola in Italia attraverso:
- a)cattedre universitarie o di istituti d'istruzione superiore;
- b)lettorati universitari o di istituti d'istruzione superiore;
- c)cattedre di istituti d'istruzione media;
- d)corsi liberi. Ove possibile i lettorati saranno preferibilmente coperti in Spagna da professori italiani e in Italia da professori spagnoli.
Testo vigente dal 4 febbraio 1957
