Le Alti Parti contraenti provvederanno reciprocamente a migliorare e sviluppare l'insegnamento della lingua e letteratura italiana in Spagna e spagnola in Italia attraverso:

  • a)cattedre universitarie o di istituti d'istruzione superiore;
  • b)lettorati universitari o di istituti d'istruzione superiore;
  • c)cattedre di istituti d'istruzione media;
  • d)corsi liberi. Ove possibile i lettorati saranno preferibilmente coperti in Spagna da professori italiani e in Italia da professori spagnoli.

Testo vigente dal 4 febbraio 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-01-03;8~accordo-art4 · fonte del testo