Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale fra l'Italia e la Spagna, concluso in Roma l'11 agosto 1955
Art. 5 (Accordo)
Le Alte Parti contraenti stabiliranno di comune accordo le condizioni per il riconoscimento reciproco dei titoli di studio di ogni ordine e grado, intermedi e finali, sia ai fini accademici o scolastici, sia - in casi da determinare - ai fini dell'esercizio professionale.
Testo vigente dal 4 febbraio 1957
