Ciascuna delle Alte Parti contraenti favorira' presso le Universita' gli altri Istituti superiori e gli Istituti di istruzione media siti nel proprio territorio la creazione di insegnamenti ufficiali, rettorati e corsi liberi di lingua, letteratura, storia e arte dell'altro Paese. Il Governo italiano si impegna, a raccomandare che nell'insegnamento relativo alle cattedre di Lingua e Letteratura spagnola esistenti in Italia sia dato trattamento speciale alla letteratura argentina e alle relative particolarita' linguistiche. Le Alte Parti contraenti s'impegnano a favorire lo sviluppo dello studio delle lingue spagnola e italiana nell'istruzione secondaria dei rispettivi Paesi. A tal fine il Governo argentino studiera' la possibilita' di estendere l'insegnamento della lingua italiana al ciclo basico, in corrispondenza a quanto previsto nell'ordinamento scolastico italiano per l'insegnamento della lingua spagnola nelle scuole secondarie.

Testo vigente dal 30 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-06;317~art3 · fonte su Normattiva