1. Ciascuno Stato puo', al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, indicare il o i territori ai quali sara' applicato il presente Protocollo. 2. Ciascuno Stato puo', in qualsiasi momento successivo, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa: estendere l'applicazione del presente Protocollo a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione. Il Protocollo entrera' in vigore riguardo a questo territorio il primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale. 3. Ogni dichiarazione effettuata ai termini dei due paragrafi precedenti potra' essere ritirata, per quanto riguarda ciascun territorio indicato nella dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avra' effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Testo vigente dal 16 gennaio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;8~protocollo-art5 · fonte su Normattiva