1. Ogni Stato puo', all'atto della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o d'adesione, designare il o i territori ai quali si applichera' il presente Protocollo. 2. Ogni Stato puo', all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione o di adesione, ovvero in ogni altro momento successivo, estendere l'applicazione del presente Protocollo, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione e di cui assicura le relazioni internazionali o per il quale e' abilitato a stipulare. 3. Ogni dichiarazione fatta in virtu' del paragrafo che precede potra' essere ritirata, per quanto concerne ogni territorio indicato nella dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avra' effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Testo vigente dal 12 novembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-10-18;755~art8 · fonte su Normattiva