1. Ogni Stato puo', al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione, od adesione, designare il o i territori ai quali si applichera' il presente Protocollo. 2. Ogni Stato puo', al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione od adesione, o in ogni altro momento successivo, estendere l'applicazione del presente Protocollo, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione del quale assicura le relazioni internazionali o per il quale e' qualificato a trattare. 3. Ogni dichiarazione fatta in virtu' del paragrafo precedente potra' essere ritirata, per quanto concerne ogni territorio indicato in detta dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro diverra' efficace 6 mesi dopo la data di ricevimento della notificazione da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Testo vigente dal 22 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;436~art7 · fonte su Normattiva