[1]SETTORI DELLA COOPERAZIONE MILITARE

[2]La cooperazione militare tra le due Parti sara' attuata nei seguenti settori:

[3]- politica militare e di sicurezza; - aspetti militari del controllo degli armamenti e del disarmo; - organizzazione, dotazione, attivita' e gestione delle Forze Armate nell'ambito dell'istituzione militare; - selezione, formazione e perfezionamento dell'addestramento del personale militare e civile; - sistema finanziario e di contabilita' nelle forze armate (assegnazione di fondi di bilancio); - logistica, con particolare riferimento ai sistemi e alle procedure di approvvigionamento ed alla sanita' militare; - attivita' dei servizi di topogeodesia e idrografia; - storia militare, pubblicazioni e musei militari; - produzione ed equipaggiamento con moderni sistemi di difesa; - acquisto di materiali destinati alla difesa; - assistenza tecnica militare; - cooperazione industriale tra ditte produttrici nel campo industriale della difesa; - servizi di controllo qualita' dei prodotti forniti dai due Ministeri della Difesa; - manifestazioni culturali e sportive nell'ambito delle Forze Armate; - giustizia militare e problemi inerenti alla legislazione militare.

[4]Le attivita' elencate nel presente Accordo possono essere estese o limitate tramite un'intesa reciproca fra le due Parti. Allo scopo di mettere in atto la cooperazione in determinati settori fra quelli suindicati, si possono concordare intese supplementari o protocolli di applicazione con riferimento ai dettagli inerenti agli aspetti in oggetto.

Testo vigente dal 29 gennaio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-01-14;8~accordo-art2 · fonte su Normattiva