OBBLIGHI DELLE PARTI IN CONFORMITA' CON ALTRI ACCORDI INTERNAZIONALI Le forme di cooperazione convenute tra le due Parti, ai sensi del presente Accordo, saranno compatibili con le leggi nazionali delle Parti, non entreranno in contrasto con gli obblighi che scaturiscono per ciascuna delle Parti da altri obblighi internazionali sottoscritti dalle stesse e saranno in conformita' con gli orientamenti politici internazionali delle Parti.

Testo vigente dal 29 gennaio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-01-14;8~accordo-art5 · fonte su Normattiva