dispute sui diritti di proprieta' intellettuale creati nell'ambito del presente Accordo saranno risolti attraverso consultazioni o con la stipula di specifiche intese fra le istituzioni interessate, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti nei due Paesi e degli impegni assunti degli stessi nell'ambito di intese internazionali stipulate con Paesi terzi.

Testo vigente dal 18 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-01-09;8~accordo-art10 · fonte su Normattiva