dispute sui diritti di proprieta' intellettuale creati nell'ambito del presente Accordo saranno risolti attraverso consultazioni o con la stipula di specifiche intese fra le istituzioni interessate, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti nei due Paesi e degli impegni assunti degli stessi nell'ambito di intese internazionali stipulate con Paesi terzi.
Testo vigente dal 18 gennaio 2006
