Art. 6 — Assegnazione ed espropriazione delle aree utilizzate per insediamenti provvisori
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Nei comuni dichiarati disastrati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 9 maggio 1981, e successive modificazioni, il recupero del patrimonio edilizio danneggiato dal sisma puo' essere realizzato anche ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni. La ricostruzione degli edifici danneggiati, distrutti o da demolire per effetto degli eventi sismici, posti all'esterno del centro edificato, puo' essere effettuata dal proprietario dell'immobile in altro sito dello stesso comune, purche' non in contrasto con le destinazioni di zona previste dallo strumento urbanistico. I comuni che, ai sensi dell'ordinanza del commissario del Governo per le zone terremotate n. 69 del 29 dicembre 1980, hanno individuato ed utilizzato aree destinate all'installazione di insediamenti provvisori, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge espropriano tali aree, acquisendole al patrimonio comunale anche nell'ipotesi di intervenuta scadenza del termine finale previsto per l'occupazione d'urgenza. Le aree di cui al comma precedente sono espropriate indipendentemente dalla loro attuale destinazione urbanistica. I provvedimenti di occupazione temporanea sono prorogati fino al 31 dicembre 1985. Gli oneri derivanti dagli espropri e dalle occupazioni temporanee di cui al presente articolo fanno carico al fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.
Testo in vigore dal 19 aprile 1984 al 26 aprile 1986
