l'osservanza delle disposizioni degli articoli 14 e 25 porti a

  • i)una riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la Parte esportatrice applichi, per il prodotto in questione, restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione o misure d'effetto equivalente; o
  • ii)una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la Parte esportatrice, e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano probabilmente dar luogo a gravi difficolta' per la Parte esportatrice, quest'ultima puo' adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 33. Dette misure hanno carattere non discriminatorio e sono revocate quando la situazione non ne giustifica piu' il mantenimento.

Testo vigente dal 1 aprile 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;80~art31 · fonte su Normattiva