[1]ARTICOLO IX LOCALIZZAZIONE E IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE

[2]La Parte richiesta, se ne viene fatta domanda, provvede affinche' venga accertata l'identita' delle persone indicate nella richiesta o il luogo in cui esse si trovano.

Testo vigente dal 7 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-05-13;80~accordo-artix · fonte su Normattiva