[1]E TERMINE

[2]1. Il presente Accordo rimarra' in vigore sino a quando una delle Parti decidera', in qualunque momento, di denunciarlo. 2. La denuncia effettuata da una delle Parti sara' notificata all'altra Parte per iscritto ed attraverso i canali diplomatici, ed avra' effetto novanta (90) giorni dopo la ricezione della citata notifica dell'altra Parte. 3. La denuncia del presente Accordo non influira' sui programmi e le attivita' in corso previste dallo stesso, se non diversamente concordato tra le Parti.

[3]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente delegati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

[4]Fatto a Roma il 26.09.2017 in due originali, ciascuno nella lingua italiana e francese, tutti i testi facenti egualmente fede.

[5]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 12 agosto 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-07-29;80~accordo-art12 · fonte su Normattiva