Durata e termine l. Il presente Accordo rimarra' in vigore fino a quando una delle Parti decida, in qualunque momento, di denunciarlo. 2. La denuncia richiesta da una delle Parti sara' notificata per iscritto all'altra Parte, attraverso i canali diplomatici, ed avra' effetto novanta (90) giorni dopo che l'altra Parte ne abbia ricevuto notifica. 3. Il termine del presente Accordo non influira' sui programmi e sulle attivita' in corso previste dallo stesso, se non diversamente concordato tra le Parti.

Testo vigente dal 21 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-12-04;194~allegato-art11 · fonte su Normattiva