[1]FINANZIARI
[2]1. Ciascuna Parte sosterra' le spese di sua competenza relative all'esecuzione del presente Accordo, in particolare: a. le spese di viaggio, vitto ed alloggio, gli stipendi, l'assicurazione per la malattia e gli infortuni, nonche' gli oneri relativi ad ogni altra indennita' dovuta al proprio personale in conformita' alle norme nazionali; b. le spese mediche ed odontoiatriche, nonche' le spese derivanti dalla rimozione o dalla evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto. 2. Ferme restando le disposizioni del punto b. di cui sopra, la Parte ospitante fornira' trattamenti medici d'urgenza, presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze Armate, a tutto il personale della Parte inviante che possa necessitare di assistenza sanitaria durante l'esecuzione delle attivita' di cooperazione bilaterale previste dal presente Accordo e, ove necessario, presso altre strutture sanitarie, a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese. 3. Tutte le attivita' condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilita' di fondi delle Parti.
Testo vigente dal 12 agosto 2019
