[1]Il presente Accordo sara' ratificato ed entrera' in vigore alla data dello scambio delle ratifiche, che avra' luogo in Roma. Gli articoli: 1, 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 23, 24 e 26 avranno esecuzione dal momento della firma dello Accordo. In fede di che i rispettivi plenipotenziari debitamente autorizzati hanno sottoscritto il presente Accordo e vi hanno apposto il loro sigillo.

[2]FATTO a Bonn il 22 dicembre 1955 in doppio originale in lingua italiana e tedesca, entrambi i testi facendo ugualmente fede. Per la Repubblica Federale Tedesca WALTER HALLSTEIN

[3]Per la Repubblica Italiana U. GRAZZI

[4]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

[5]Il Ministro per gli affari esteri PELLA

[6]Bad Godesberg, 22 dicembre 1955.

Testo vigente dal 11 settembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-08-12;801~accordo-art27 · fonte del testo