Ai fini dell'esecuzione dell'articolo 41 paragrafo 1 della Convenzione sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, si intende per "crime grave" ogni delitto non colposo punibile con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, o con pena piu' grave.

Testo vigente dal 19 settembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-08-09;804~art3 · fonte del testo