Le norme di cui all'articolo 23 della Convenzione sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961 si applicano in Italia, nei confronti di quegli Stati con i quali e' assicurata la reciprocita', con effetto dal 1 gennaio 1963. Con la stessa decorrenza si applicano le norme degli articoli 32 e 60 della Convenzione sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, limitatamente alla materia dell'imposizione diretta e di quella di registro.

Testo vigente dal 19 settembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-08-09;804~art4 · fonte del testo