L'autorita' giudiziaria di uno Stato contraente, davanti alla quale e' chiesto il riconoscimento di una decisione resa in un altro Stato contraente, puo' sospendere il procedimento se la decisione in questione e' stata impugnata.

Testo vigente dal 8 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;804~art30 · fonte su Normattiva