L'articolo 30 della Convenzione del 1968 e' completato dal comma seguente: "L'autorita' giudiziaria di uno Stato contraente davanti alla quale e' richiesto il riconoscimento di una decisione che e' stata resa in Irlanda o nel Regno Unito e la cui esecuzione e' sospesa nello Stato d'origine per la presentazione di un ricorso, puo' sospendere il procedimento".

Testo vigente dal 19 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;967~art14 · fonte su Normattiva