L'articolo 30 della Convenzione del 1968 e' completato dal comma seguente: "L'autorita' giudiziaria di uno Stato contraente davanti alla quale e' richiesto il riconoscimento di una decisione che e' stata resa in Irlanda o nel Regno Unito e la cui esecuzione e' sospesa nello Stato d'origine per la presentazione di un ricorso, puo' sospendere il procedimento".
Testo vigente dal 19 gennaio 1981
