Se l'esecuzione viene accordata, la parte contro cui viene fatta valere puo' proporre opposizione nel termine di un mese dalla notificazione della decisione. Se la parte e' domiciliata in uno Stato contraente diverso da quello della decisione che accorda l'esecuzione, il termine e' di mesi due a decorrere dal giorno in cui la notificazione e' stata fatta alla persona cui e diretta o al domicilio della medesima. Detto termine non e' prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.

Testo vigente dal 8 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;804~art36 · fonte su Normattiva