La parte che chiede l'esecuzione deve, inoltre, produrre: 1° - qualsiasi documento atto a comprovare che, secondo la legge dello Stato di origine, la decisione e' esecutiva ed e' stata notificata; 2° - eventualmente, un documento comprovante che il richiedente beneficia, nello Stato di origine, dell'assistenza giudiziaria.
Testo vigente dal 8 ottobre 1971
