Qualora i documenti di cui agli articoli 46, 2°, e 47, 2°, non vengano prodotti, l'autorita' giudiziaria puo' fissare un termine per la loro presentazione o accettare documenti equivalenti ovvero, qualora ritenga di essere informata a sufficienza, disporne la dispensa. Qualora l'autorita' giudiziaria lo richieda e' necessario produrre una traduzione dei documenti richiesti; la traduzione e' autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati contraenti.

Testo vigente dal 8 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;804~art48 · fonte su Normattiva