Qualora i documenti di cui agli articoli 46, 2°, e 47, 2°, non vengano prodotti, l'autorita' giudiziaria puo' fissare un termine per la loro presentazione o accettare documenti equivalenti ovvero, qualora ritenga di essere informata a sufficienza, disporne la dispensa. Qualora l'autorita' giudiziaria lo richieda e' necessario produrre una traduzione dei documenti richiesti; la traduzione e' autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati contraenti.
Testo vigente dal 8 ottobre 1971
