Gli Stati contraenti riconoscono che ogni Stato che diventa membro della Comunita' Economica Europea ha l'obbligo di accettare che la presente Convenzione sia presa come base per i negoziati necessari ad assicurare l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 220 del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea nei rapporti tra gli Stati contraenti e detto Stato. Gli adattamenti necessari potranno costituire oggetto di una convenzione speciale tra gli Stati contraenti e tale Stato.

Testo vigente dal 8 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;804~art63 · fonte su Normattiva