Gli Stati contraenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta di rimborso di spese derivanti dall'applicazione della presente Convenzione, tranne quelle che riguardano le indennita' versate agli esperti.
Testo vigente dal 11 ottobre 1971
Gli Stati contraenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta di rimborso di spese derivanti dall'applicazione della presente Convenzione, tranne quelle che riguardano le indennita' versate agli esperti.
Testo vigente dal 11 ottobre 1971
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1971-06-21;806~art18 · fonte su Normattiva