1. Qualora il comitato del FES chieda modifiche sostanziali di una proposta di finanziamento o in mancanza di un parere favorevole su quest'ultima, la Commissione consulta i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati. Dopo aver proceduto alla consultazione la Commissione ne comunica i risultati agli Stati membri nella successiva riunione del comitato del FES. 2. Dopo la consultazione di cui al paragrafo 1 la Commissione puo' sottoporre una proposta di finanziamento, riveduta o completata, al comitato del FES in una delle sue successive riunioni. 3. Se il comitato del FES conferma il suo rifiuto di parere favorevole, la Commissione informa lo Stato o gli Stati ACP interessati i quali possono chiedere: o che il problema sia sollevato in seno al comitato ministeriale ACP-CEE di cui all'articolo 193 della convenzione, in appresso denominato "comitato dell'articolo 193"; o di essere sentiti dagli organi decisionali della Comunita', alle condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~accordo-art20 · fonte su Normattiva