Fatti salvi i necessari adeguamenti per tener conto della natura delle operazioni finanziate e delle procedure previste dallo statuto della Banca, quest'ultima informa regolarmente il comitato dell'articolo 22 di tutte le domande di finanziamento, accettate o non accettate dai suoi servizi, presentategli ufficialmente.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
