Fatti salvi i necessari adeguamenti per tener conto della natura delle operazioni finanziate e delle procedure previste dallo statuto della Banca, quest'ultima informa regolarmente il comitato dell'articolo 22 di tutte le domande di finanziamento, accettate o non accettate dai suoi servizi, presentategli ufficialmente.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~accordo-art24 · fonte su Normattiva