1. - Fatti salvi i necessari adeguamenti per tener conto della natura delle operazioni finanziate e delle procedure previste dallo statuto della Banca, quest'ultima informa regolarmente il Comitato dell'articolo 22 di tutte le domande di finanziamento, accettate o non accettate dai suoi servizi, che le sono state ufficialmente presentate. 2. - Il Comitato dell'articolo 22 e' tenuto a conoscere il risultato dei lavori effettuati periodicamente dalla Banca sulla valutazione delle realizzazioni in corso od ultimate, tenendo conto tra l'altro degli obiettivi di sviluppo perseguiti.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~accordo-int-1979-art24 · fonte su Normattiva