1. Il comitato dell'articolo 22 da' un parere in merito alle domande di prestiti bonificati e alle proposte di finanziamento mediante capitali di rischio, presentategli dalla Banca. Il rappresentante della Commissione puo' presentare in riunione il giudizio della sua istituzione su tali proposte. Tale giudizio verte sulla conformita' dei progetti con la politica di aiuto allo sviluppo della Comunita', con gli obiettivi della cooperazione finanziaria e tecnica definiti dalla convenzione e con gli orientamenti generali approvati dal Consiglio dei Ministri ACP-CEE. Inoltre, la Banca informa il comitato dell'articolo 22 dei prestiti non bonificati che prevede di concedere nel settore petrolifero. 2. Il documento presentato dalla Banca al comitato dell'articolo 22 espone in particolare la posizione del progetto nel contesto delle prospettive di sviluppo del paese o dei paesi interessati e indica eventualmente lo stato degli aiuti rimborsabili concessi dalla Comunita' e la situazione delle partecipazioni acquisite da quest'ultima nonche' l'uso che si e' fatto degli aiuti precedenti nello stesso settore; sono allegate, sempre che esistano, le valutazioni per progetto in detto settore. 3. Se il comitato dell'articolo 22 da' parere favorevole su una domanda di prestito bonificato, quest'ultima, corredata del parere motivato del comitato ed eventualmente del giudizio del rappresentante della Commissione, e' presentata per decisione al consiglio d'amministrazione della Banca, il quale si pronuncia conformemente alle disposizioni statutarie di quest'ultima. In mancanza di un parere favorevole del comitato dell'articolo 22, la Banca ritira la domanda o decide di mantenerla. In questo ultimo caso la domanda, corredata del parere motivato del comitato ed eventualmente del giudizio del rappresentante della Commissione, e' presentata per decisione al consiglio d'amministrazione della Banca, il quale si pronuncia conformemente alle disposizioni statutarie di quest'ultima. 4. Se il comitato dell'articolo 22 da' parere favorevole su una proposta di finanziamento mediante capitali di rischio, detta proposta e' presentata per decisione al consiglio di amministrazione della Banca, il quale si pronuncia conformemente alle disposizioni statutarie di quest'ultima. In mancanza di un parere favorevole del comitato dell'articolo 22, la Banca, conformemente all'articolo 220 della convenzione, in particolare ai paragrafi 5, 6 e 7, informa i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati; questi possono chiedere: - che il problema venga sollevato in seno al comitato dell'articolo 193, oppure - di essere intesi dall'organo competente della Banca. Al termine dell'audizione ed entro i termini di cui all'articolo 220, paragrafo 8 della convenzione, la Banca puo': - decidere di non dare seguito alla proposta, oppure - chiedere allo Stato membro che esercita la presidenza del comitato dell'articolo 22 di adire quanto prima il Consiglio. In quest'ultimo caso, la proposta e' sottoposta al Consiglio corredata del parere del comitato dell'articolo 22 e, eventualmente, del giudizio del rappresentante della Commissione, nonche' di qualsiasi elemento ritenuto necessario dallo Stato ACP interessato per completare l'informazione del Consiglio. Il Consiglio si pronuncia secondo le stesse modalita' di voto del comitato dell'articolo 22. Se il Consiglio si pronuncia a favore della proposta della Banca, quest'ultima avvia le procedure previste dal proprio statuto.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
