All'importo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), si aggiungono, a concorrenza di 1.120 milioni di ECU, prestiti concessi dalla Banca, sulle sue risorse proprie, alle condizioni da essa fissate in conformita' delle disposizioni del suo statuto. Questi prestiti sono destinati:
- a)fino a 1.100 milioni di ECU, ad operazioni di finanziamento da realizzare negli Stati ACP;
- b)fino a 20 milioni di ECU, ad operazioni di finanziamento da realizzare nei paesi e territori.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
