All'importo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), si aggiungono, a concorrenza di 1.120 milioni di ECU, prestiti concessi dalla Banca, sulle sue risorse proprie, alle condizioni da essa fissate in conformita' delle disposizioni del suo statuto. Questi prestiti sono destinati:

  • a)fino a 1.100 milioni di ECU, ad operazioni di finanziamento da realizzare negli Stati ACP;
  • b)fino a 20 milioni di ECU, ad operazioni di finanziamento da realizzare nei paesi e territori.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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