Per il finanziamento degli abbuoni di interessi di cui all'articolo 196 della convenzione e alle disposizioni corrispondenti della decisione, viene riservato un importo massimo di 210 milioni di ECU sulle sovvenzioni previste all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) e lettera b), i). La quota di tale importo non investita alla scadenza del periodo di concessione dei prestiti della Banca e' nuovamente disponibile a titolo delle sovvenzioni. Il Consiglio, su proposta della Commissione elaborata d'accordo con la Banca, puo' decidere un aumento di questo massimale.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
