1. - Le rimanenze del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare, istituito dalla convenzione di applicazione allegata al trattato, continueranno ad essere amministrate alle condizioni previste da detta convenzione di applicazione nonche' dalla regolamentazione in vigore il 31 dicembre 1962. Le rimanenze del Fondo istituito dall'accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmato a Yaounde' il 20 luglio 1963, continueranno ad essere amministrate alle condizioni previste da detto accordo, nonche' dalla regolamentazione in vigore il 31 maggio 1969. Le rimanenze del Fondo istituito dall'accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmato a Yaounde' il 20 luglio 1963, continueranno ad essere amministrate alle condizioni previste da detto accordo, nonche' dalla regolamentazione in vigore il 31 gennaio 1975. Le rimanenze del Fondo istituito dall'accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmato a Bruxelles l'11 luglio 1975, continueranno ad essere amministrate alle condizioni previste da detto accordo, nonche' dalla regolamentazione in vigore il 1 marzo 1980. 2. - Qualora per mancanza di mezzi dovuta all'esaurimento delle rimanenze fosse compromessa la soddisfacente realizzazione dei progetti finanziati nel quadro dei Fondi di cui al paragrafo 1, la Commissione potra' presentare proposte supplementari di finanziamento alle condizioni stabilite all'articolo 18.
Testo vigente dal 29 dicembre 1980
