1. I pagamenti effettuati alla Banca a titolo dei prestiti speciali concessi agli Stati ACP, ai paesi e territori ed ai dipartimenti francesi d'oltremare dopo il 1 giugno 1984, nonche' i proventi ed i redditi delle operazioni di capitali di rischio effettuate dopo il 1 febbraio 1971 a favore di tali Stati, paesi, territori e dipartimenti, ritornano agli Stati membri proporzionalmente ai loro contributi al Fondo da cui tali somme provengono, a meno che il Consiglio non decida all'unanimita', su proposta della Commissione, di accantonarli o di destinarli ad altre operazioni. Le commissioni dovute alla Banca per la gestione dei prestiti e delle operazioni, di cui al primo comma, vengono previamente dedotte da tali somme. 2. Gli importi indicati dall'articolo 2, paragrafo 1 sono aumentati delle altre eventuali entrate del Fondo; senza pregiudizio dell'articolo 153, paragrafo 2 della convenzione e su proposta della Commissione, il Consiglio delibera alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 18, paragrafo 4 sull'assegnazione di queste altre eventuali entrate.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
