1. Le eventuali rimanenze del Fondo sono impiegate fino a esaurimento secondo modalita' uguali a quelle previste dalla convenzione, dalla decisione e dal presente accordo. 2. Gli Stati membri si impegnano a versare, allo scadere del presente accordo e alle condizioni previste dall'articolo 6, la parte dei loro contributi che non e' stata ancora richiesta.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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