Oltre agli stanziamenti che, nel quadro dei programmi indicativi nazionali di cui all'articolo 215, possono essere assegnati da ciascuno Stato ACP al finanziamento di azioni per lo sviluppo dei settori menzionati dagli articoli da 95 a 99, il contributo della Comunita' al finanziamento di queste azioni quando esse siano di carattere regionale, puo' raggiungere, nel quadro dei programmi di cooperazione regionale previsti all'articolo 112, l'importo di 60 milioni di ECU.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art100 · fonte su Normattiva